Sanzioni contro la Russia, arriva il nuovo pacchetto
Il 19 dicembre 2023 è entrato in vigore il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia definito dal Regolamento (UE) n. 2878/2023 del consiglio del 18 dicembre 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
https://www.eifec.org/docs/202302878_EU_RUSSIA/231218-2023-02878_EURUSSIA_IT.pdf
Sono state introdotte misure antielusive che impattano sui contratti internazionali con imprese che non hanno sede in Russia al fine di evitare, il più possibile, quelle che possono essere le “finte triangolazioni” create ad hoc per raggirare i divieti che l’Unione Europea ha imposto nei confronti del territorio russo.
Tali misure si trovano nell’articolo 12 octies del suddetto regolamento e prevedono che i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo (diverso dalla Russia) di specifici prodotti devono obbligatoriamente dal 20 marzo 2024 contenere una clausola contrattuale che prevede l’esplicito divieto di riesportazione e uso in Russia.
I beni e le tecnologie sensibili sono elencati negli allegati XI, XX e XXXV
Prodotti elencati nell’allegato XL B del Regolamento (UE) n. 2878/2023
Armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegatoo I del Regolamento (UE) n. 258/2012.
Il divieto di transito che attualmente si applica ai beni e alle tecnologie a duplice uso esportati dall’UE verso paesi terzi attraverso il territorio della Russia, è esteso ai beni elencati nell’allegato VII parte B del presente regolamento.
E’ stato inoltre aggiornato l’elenco (allegato IV Reg UE 833/2014) delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo. Comprendono anche le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia di cui all’articolo 2, paragrafo 7, all’articolo 2 bis, par.7, e all’articolo 2 ter, par.1 del Reg UE 833/2014.
Sono escluse dall’applicazione della clausola le esportazioni verso paesi “partner” quali, ad oggi, USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera.
L’art. 12 octies non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.