CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism
DAL 1° OTTOBRE 2023 IN VIGORE NUOVI OBBLIGHI COMUNICATIVI PER GLI IMPORTATORI.
Durante la fase “transitoria”, gli Importatori dovranno comunicare attraverso la dichiarazione CBAM le informazioni sul volume delle merci importate, le emissioni di gas in esse contenute e il costo a loro associato.
La prima dichiarazione è attesa per il 31 GENNAIO 2024.
Con il Regolamento UE 2023/956 del Parlamento europeo è stata introdotta una nuova entrata fiscale per la UE basata sul cosi detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM ( Carbon Border Adjustment Mechanism)
Si tratta di una misura volta ad assicurare il pagamento di un prezzo equo, commisurato alle emissioni di gas a effetto serra che sono incorporate nella produzione dei beni che entrano nel mercato europeo.
Tale Regolamento mira a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il Regolamento prevede due fasi di implementazione:
La fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento UE 2023/956
1° Ottobre 2023 e che terminerà il 31 Dicembre 2025.
In tale periodo transitorio, il tributo NON sarà applicato alle merci importate, ma saranno solamente acquisite informazioni sul volume delle merci oggetto del regolamento, le emissioni in esse contenute e il costo a loro associato.
La prima dichiarazione è attesa per il 31 Gennaio 2024.
La fase “definitiva”, che inizierà dal 1° Gennaio 2026 quando il meccanismo entrerà in funzione definitivamente.
Tali obblighi di comunicazione da parte degli importatori si applicano alle merci elencate nell’allegato I del regolamento CBAM originarie di un paese terzo.
(ad esclusione dei paesi EFTA: Islanda, Svizzera, Liechtenstein e Norvegia)
L’allegato I comprende merci e precursori la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e che vengono identificati dalla relativa voce doganale.
Si tratta in particolare dei seguenti prodotti:
CEMENTO (beni di cui alle voci : 25070080,25231000,25232100,25232900,25233000,25239000)
ENERGIA ELETTRICA (bene di cui alla voce: 27160000)
CONCIMI (beni di cui alle voci: 28080000,2814,28342100,3102,3105 esclusa voce: 31056000)
GHISA, FERRO E ACCIAIO (beni di cui alla voce di capitolo 72 ; con alcune esclusioni, beni di cui alle voci: 26011200,7301,7302,730300,7304,7305,7306,7307,7308,730900,7310,731100,7318,7326)
ALLUMINIO (beni di cui alle vocii: 7601,7603,7604,7605,7606,7607,7608,76090000,7610,76110000,7612,76130000,7614,7616)
SOSTANZE CHIMICHE (beni di cui alla voce: 28041000)
Per tali merci, entro il 31 Gennaio 2024 dovrà essere predisposta una relazione trimestrale (relazione CBAM) recante informazioni sulle merci importate nel trimestre che va dal1° Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2023.
Il presente Regolamento non si applica alle merci elencate nell’allegato I purchè il loro valore non superi, per spedizione, il valore specificato per le merci di valore trascurabile di € 150.
La relazione dovrà essere presentata attraverso il “registro transitorio CBAM” a cui si accederà attraverso un apposito portale e dovrà contenere le seguenti informazioni:
- La quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per quanto concerne l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine.
- Il totale delle emissioni incorporate effettive, espresse in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate di emissioni di Co2 calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV
- Le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione n. 2023/1773 di cui al paragrafo 7.
- Il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate nell’Unione.
Le informazioni che devono essere fornite alle autorità sono quelle elencate nella tabella II dell’allegato I al Regolamento di esecuzione 2023/1773 del 17 Agosto 2023.
Al fine di ottenere le informazioni richieste, l’importatore potrà inviare al proprio fornitore un modulo elettronico messo a disposizione dalle Autorità e il cui contenuto è specificato nell’allegato IV al Regolamento di esecuzione 2023/1773 del 17 Agosto 2023.
Si ricorda che in caso di mancata comunicazione e invio della relazione CBAM, è prevista una sanzione di importo compreso tra € 10 e € 50 per tonnellata di emissioni non comunicate.